Come noto, il 1 giugno 2021 è stato approvato il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, meglio conosciuto come “Decreto Semplificazioni bis“.
Con riferimento agli appalti pubblici, le principali novità riguardano:
Entrando più nel dettaglio del decreto Semplificazioni bis, un primo elemento degno di nota riguarda la proroga delle già accennate deroghe per gli appalti sotto soglia comunitaria fino al 30 giugno 2023 [leggi testo completo].
Analoga proroga al 30 giugno 2023 riguarda le verifiche antimafia semplificate, la possibilità di invocare l’urgenza ed i limiti alle sospensione dei lavori, l’obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico, le deroghe sulla conferenza di servizi semplificata e sul danno erariale contestabile nel solo caso di dolo.
Viene prorogata al 2023 anche l’inversione procedimentale, ovvero la possibilità di aprire le buste dell’offerta economica prima della verifica dei requisiti di partecipazione, la possibilità di avvio della fase progettuale delle opere con fondi limitati al solo progetto, nonché la possibilità di procedere all’affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivo.
Fino al 31 dicembre 2023, è inoltre sospesa la terna di subappaltatori.
Non è stata invece prorogata la deroga che aveva consentito, durante l’emergenza sanitaria, l’affidamento di contratti sopra soglia senza bando.
Come sopra accennato, fino sino al 31 Ottobre 2021, il tetto per il subappalto è innalzato dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto pubblico in affidamento.
Dal 1° novembre 2021, ferma la discrezionalità per le stazioni appaltanti nel poter eventualmente prevedere una percentuale minima di lavorazioni o prestazioni da doversi eseguire dall’aggiudicatario, non vi sarà più alcun limite normativo per il subappalto.
Come anche in precedenza, il subappaltatore sarà obbligato alle stesse prestazioni e a corrispondere le stesse retribuzioni ai lavoratori stabilite nel contratto di appalto principale. L’appaltatore ed il subappaltatore restano comunque responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Dal primo novembre 2021, verrà inoltre rimosso il limite del 30% previsto per il subappalto delle categorie super specialistiche.
Lo studio Legale Tristano offre consulenza nella fase di partecipazione alle procedure di selezione per l’affidamento di contratti pubblici (lavori, servizi, forniture, concessioni), fornendo assistenza nella valutazione e interpretazione del bando e della lettera di invito, nel caso di eventuale non ammissione alle fasi successive della procedura, nel caso di esclusione dalla gara e nel caso di aggiudicazione irregolare.
Nell’ipotesi di contenzioso, il cliente riceverà sempre il preventivo di spesa prima della sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico e della procura alle liti.
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Titolo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA
Capo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
(termine differito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021)
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
(lettera così sostituita dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.
(lettera così modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021)
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fino all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.