È entrato in vigore il 2 marzo 2021 il il Decreto Milleproroghe 2021 (Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21), ecco i principali provvedimenti.
In materia di contratti pubblici gli art. 17-ter, commi 3 e 4, dispongono proroghe in favore dei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017, per i quali è previsto l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione (articolo 7-bis, comma 4); viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’ anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore per l’esecuzione di lavori (articolo 13, comma 1).
Per questi stessi territori, così come per quelli colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, è stabilito il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata. In caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l’Aquila (articolo 17) il termine è invece il 30 settembre 2022.
Sono previste inoltre (articolo 17-quater) misure a favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tra le quali un incremento di 180 milioni di euro delle risorse destinate all’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati, la previsione dell’esenzione del contributo di costruzione per i titolari di contratti di locazione riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici in questione, e ulteriori agevolazioni di natura tariffaria e patrimoniale.
Per quanto concerne l’edilizia egli appalti viene modificata la disciplina introdotta dall’ art. 8, c. 4, lett. a del DL 76/2020 che riguarda l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione da parte del direttore dei lavori; a tal proposito sono state prorogate fino all’anno 2021 le semplificazioni previste dal decreto-legge “sblocca cantieri”(D.L. 32/2019), per l’affidamento dei contratti di progettazione e dei contratti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 13, comma 2, lettere a) e b)); viene inoltre stabilito che il pagamento del SAL stesso avvenga nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante.
È differito al 31 dicembre 2021 il termine – scaduto il 31 dicembre 2020 e fissato dal c.d. D.L. sblocca cantieri (D.L. 32/2019) – fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati sottoposti a verifica preventiva e la conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario (articolo 13, comma 2, lettera b-bis);
Viene infine prorogata al 30 giugno 2021 la previsione che stabilisce di non superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture in materia di subappalto, e fino al 31 dicembre 2021la sospensione dell’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche (articolo 13, comma 2, lettera c));
È stabilita al 1° gennaio 2022 la proroga dei termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (di cui al d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete transeuropea, nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali (articolo 13,comma 3).
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