E’ denominata procedura negoziata quella in base alla quale una stazione appaltante consulta operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più tra loro le condizioni dell’appalto. E’ necessario sottolineare quanto questa sia una modalità di selezione dei concorrenti di natura eccezionale e derogatoria rispetto alla regola dell’evidenza pubblica: l’esigenza, infatti, di rispettare i principi che informano l’azione amministrativa (libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa) imporrebbe la regola secondo cui l’aggiudicazione di un contratto pubblico deve avvenire attraverso lo svolgimento delle procedure ordinarie, aperte o ristrette.
Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitata alle ipotesi dell’art 63 del nuovo codice degli appalti (d.lgs 18 aprile 2016 n. 50) – cosi come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. In sintesi, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro – e inferiore a 150.000 euro per i lavori -, si può adottare una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (oppure dieci per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro) individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 36, c. 2, lett. b e c).
Le ipotesi in cui è possibile applicare tale procedura sono limitate e tassative. Fra di esse, per indicarne solo alcune, è possibile citare la precedente gara ordinaria, conclusasi senza aggiudicazione, per assenza di offerte o domande di partecipazione e/o offerte inappropriate, l’esistenza di un esecutore determinato, quando la concorrenza è assente per ragioni di natura tecnica o per la tutela di diritti di esclusiva, l’urgenza, derivante da eventi imprevedibili ed inevitabili non imputabili all’ amministrazione appaltante.
Quanto all’iter, le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo, mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
E’ opportuno aggiungere che, da parte della stazione appaltante, sussiste l’obbligo di dare una motivazione congrua e dettagliata in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la sua adozione.
Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte nei casi in cui vi sia pubblicazione di un bando di gara.
Lo Studio assiste l’impresa in tutta la fase di aggiudicazione – dal dialogo competitivo fino alla sottoscrizione del contratto -, prestando altresì consulenza nella fase esecutiva del rapporto