Come analizzato nell’articolo precedente (Che cosa devo fare in caso di costi superiori a quanto preventivato?), nel caso di maggiori richieste economiche in corso d’opera, l’appaltatore deve iscrivere tempestivamente le proprie riserve nei documenti contabili.
Tali riserve, una volta esplicitate dall’impresa, devono essere trasmesse al Rup dal direttore dei lavori, unitamente ad una relazione riservata in merito alla fondatezza ed ammissibilità delle stesse. Il Rup, valutata, a sua volta, l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle richieste, deve avviare la procedura di accordo bonario. E’ importante sottolineare che l’attivazione dell’accordo è ora prevista come obbligatoria, mentre il previgente articolo 240, comma 14, del Dlgs 163/2006 ne stabiliva la cogenza soltanto per gli appalti di importo pari o superiore ai 10 milioni di Euro. Il ricorso all’accordo bonario nell’ambito degli appalti di lavori pubblici è consentito nel caso in cui vengano iscritte riserve sui documenti contabili, per effetto delle quali l’importo economico dell’opera varii tra il 5 e il 15%; l’accordo riguarda tutte le riserve iscritte fino all’avvio del procedimento stesso, nonché quelle successive rispetto a quelle esaminate, qualora per effetto di esse vi sia una variazione di analogo importo. In ogni caso, l’insieme delle riserve deve contenersi nel limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto. Non possono rientrare fra le riserve gli aspetti progettuali già oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti.
La procedura di accordo bonario prevede che il responsabile del procedimento possa richiedere alla Camera arbitrale, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori, l’indicazione di una rosa di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto (art. 205 comma 5): tra questi, il Rup, di comune accordo con l’appaltatore (o in mancanza d’accordo, la Camera arbitrale) nomina l’esperto. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, nel caso in cui quest’ultimo non abbia richiesto la nomina di un esperto, dopo aver verificato le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, nonché aver analizzato la situazione nel dettaglio (effettuando, eventualmente, ulteriori audizioni, raccolta di dati e informazioni, acquisendo eventuali altri pareri) ed una volta verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, formula una proposta motivata di accordo bonario. La formulazione andrà necessariamente trasmessa entro 90 giorni dalla nomina dell’esperto o dalla comunicazione del direttore dei lavori al Rup (art. 205 comma 5).
Se le parti accettano la proposta formulata, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è considerato concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo bonario ha valore di transazione (art. 205 comma 6) e sulle somme da esso riconosciute si applicano gli interessi legali, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua accettazione. Nei casi in cui, tuttavia, la proposta non sia accettata, il soggetto che ha formulato le riserve può ricorrere ad arbitrato o al giudice ordinario.
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