L’offerta presentata in una gara pubblica è sospettata di anomalia, ogniqualvolta susciti dubbi in ordine alla sua serietà e alla corretta esecuzione della prestazione contrattuale per l’inidoneità ad assicurare un adeguato profitto.
In questi casi, la Stazione Appaltante attiva la procedura di verifica dell’anomalia.
Gli operatori economici la cui offerta sia risultata anomala a seguito del calcolo della soglia di anomalia da parte del seggio di gara sono tenuti, su richiesta dell’Amministrazione, a fornire spiegazioni, per iscritto, sui costi o sui prezzi proposti, nel termine di 15 giorni. Scaduto tale termine, la Stazione Appaltante dovrà pronunciarsi in merito all’esclusione o meno del concorrente.
Il calcolo sopra accennato compete al seggio di gara e si configura come un sub-procedimento, all’interno del più ampio procedimento di scelta del contraente, che si colloca dopo la fase di apertura delle buste economiche e prima della proposta di aggiudicazione.
Anche in questa materia, il d.lgs. 50/2016 ha modificato la previgente disciplina.
Nell’attuale sistema, sia nel caso di aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso, sia tramite il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, la verifica dell’anomalia deve avvenire mediante il calcolo matematico della soglia, secondo i criteri indicati all’art. 97. Unica eccezione, in ipotesi di aggiudicazione tramite maggior ribasso, la presenza di un numero di offerte pari o inferiore a quattro.
La stazione appaltante andrà quindi a richiedere per iscritto al concorrente le giustificazioni, soltanto se, all’esito di un’operazione matematica eseguita sulla base dei metodi previsti dall’art. 97, l’offerta sia effettivamente anomala.
Si tratta di un giudizio tecnico circa la congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta che si differenzia a seconda del criterio di aggiudicazione:
- Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, non è prevista, oggi, un unico metodo di calcolo, bensì cinque formule, fra le quali, a sorteggio, dovrà essere scelta quella da utilizzare, volta per volta, in ciascuna singola procedura. La congruità delle offerte verrà dunque verificata qualora queste superino o siano pari alla soglia di anomalia, calcolata con uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, del d.lgs 50/2016, individuati, per sorteggio, in seduta pubblica di gara.
- Se invece il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità sarà valutata considerando “sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (soluzioni tecniche prescelte, originalità dei lavori, art. 97 co. 4), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”, ex art 97 co.3.
L’offerta verrà esclusa solo se la prova fornita non varrà a giustificare a sufficienza il basso livello di prezzi e costi proposti. Il provvedimento di esclusione dell’offerta dovrà essere motivato, anche solo sinteticamente o per relationem.
Lo Studio assiste l’impresa nella fase di giustificazione dei prezzi e nella fase di eventuale contestazione giudiziale dell’esclusione, al fine di consentire la riammissione in gara.