Con l’abrogazione del D.Lgs 163/2006 e l’introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici, attraverso il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la disciplina dei criteri di esclusione ha subìto profondi rinnovamenti. L’art 83, rubricato ora “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” non ripropone una tassativa elencazione delle cause di esclusione (come nel testo dall’abrogato art. 46), ma si limita a confermare il divieto, in capo alla stazione appaltante, di introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dal codice stesso o da altre disposizioni di legge.
Ciò significa che non sono previste cause di esclusione vere e proprie (che possono però ricavarsi in via interpretativa) ma solo condizioni di ammissione alla gara, indicate nel bando o nell’invito a confermare l’interesse. Questo condizioni fungono da requisiti prederminati da parte della legge e sono fondamentali nel limitare la discrezionalità amministrativa della stazione appaltante.
I requisiti, che devono ovviamente essere proporzionati ed attinenti all’oggetto dell’appalto, sono:
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è dunque un istituto meno restrittivo del precedente, in cui le novità apportate comportano un’esclusione unicamente di coloro che presentano un’offerta tecnica o economica carente degli aspetti essenziali ed indispensabili, in quanto unici elementi non sanabili successivamente.
Nel caso, dunque, di un’esclusione, lo Studio, prima di procedere con l’impugnativa, effettuerà insieme all’impresa una valutazione gratuita circa la fondatezza dell’esclusione nonchè la convenienza della relativa azione.