L’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) prevede espressamente che le carenze formali possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio “… con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica”.
Alla luce della sopra richiamata formulazione normativa, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente opposto un diniego a qualsiasi forma di soccorso istruttorio con riferimento alla parte tecnica ed economica dell’offerta, confermando nel tempo che “ (…) nella fase precedente all’esame dell’offerta tecnica ed economica la stazione appaltante, in caso di carenze formali, ha l’alternativa tra l’esclusione dalla gara della concorrente o il c.d. soccorso istruttorio, mentre nella fase dell’esame di dette offerte – già ammesse – l’amministrazione non può consentire integrazioni. (…) Ciò perché non può essere consentita al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l’applicazione dell’istituto per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica”. (Tar Lazio – Roma, Sez. II bis, 24 luglio 2019, n. 9932; in termini, Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2019, n.1030)
L’istituto del soccorso istruttorio deve dunque ritenersi “ (…) limitato agli elementi non riguardanti l’offerta tecnica ed economica, potendo altrimenti sostanziare una violazione del principio di par condicio. Del resto, il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla Stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti. Per l’effetto, vanno ritenute ammissibili solo quelle integrazioni documentali che non riguardino elementi essenziali dell’offerta” (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 2 agosto 2021, n. 5399).
Il Consiglio di Stato, attraverso più recenti pronunce, ha tuttavia ammesso la sanabilità, tramite soccorso istruttorio, di carenze dell’offerta tecnica qualificabili come “meri errori” o “imprecisioni”, imputabili alla formulazione degli atti di gara, nonché la richiesta di chiarimenti alla Stazione Appaltante, al fine della corretta interpretazione o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta (Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146).
I Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che possono essere sanate le carenze documentali che “ (…) non costituiscono imprecisioni dell’offerta o difformità di essa rispetto alle prescrizioni del capitolato prestazionale, quanto, piuttosto, inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2020, n. 2146).
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha inoltre consentito la richiesta di chiarimenti in merito all’offerta tecnica da parte della Commissione di gara, ogniqualvolta siano “finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte” (Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680).
Concludendo, può affermarsi che l’interlocuzione fra Stazione Appaltante ed operatori economici è possibile e può essere attuata attraverso il soccorso istruttorio anche nella fase successiva a quella amministrativa, a condizione che sia rigorosamente rispettato il divieto di modificazione e/o integrazione postuma dell’offerta e nei soli casi di inesattezze ed imprecisioni dell’offerta causati dalla non chiara formulazione della lex di gara o da altra causa non imputabile al concorrente.
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