L’operatore economico, nella domanda di partecipazione alla gara d’appalto è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in relazione alle quali, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria alle norme di legge di settore o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti.
L’articolo 80, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano:
Con la decisione numero 2407 del 12 aprile 2019, la V Sezione del Consiglio di Stato ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle differenze, nell’ambito degli obblighi informativi in tema di gravi illeciti professionali, tra le fattispecie di dichiarazione falsa, omessa ovvero reticente, precisando che l’esclusione automatica è da ricollegarsi esclusivamente alla falsa dichiarazione.
invero: “…v’è omessa dichiarazione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come “grave illecito professionale”; v’è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente…Infine, la falsa dichiarazione consiste in una immutatio veri; ricorre, cioè, se l’operatore rappresenta una circostanza di fatto diversa dal vero…”.
In conclusione: se nella dichiarazione resa dall’operatore economico vengono omessi “gravi illeciti professionali” o essa risulta reticente o completamente falsa consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara.
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