Con l’entrata in vigore del d.lgs. 209/2024, recante Disposizioni correttive e integrative al D.lgs. 36/2023, è stato ulteriormente definito il quadro normativo relativo agli affidamenti diretti sotto soglia, con particolare riferimento al principio di rotazione.
Pur non intervenendo sulle soglie di importo, il decreto ha modificato in senso sostanziale l’art. 49 del Codice, introducendo più stringenti condizioni per la legittimità del riaffidamento al contraente uscente. Le stazioni appaltanti sono oggi tenute ad una motivazione più strutturata, sorretta da un’adeguata attività istruttoria, che incide direttamente anche sugli affidamenti diretti.
Le soglie restano invariate
Il Decreto Semplificazioni 2025 non modifica le soglie economiche previste per il ricorso all’affidamento diretto:
All’interno di questi limiti, l’affidamento diretto è consentito anche in assenza di previa consultazione di operatori economici concorrenti, fermo restando l’obbligo di rispettare i principi generali di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, nonché il rispetto del principio di rotazione.
La nuova disciplina della rotazione: confronto testuale tra vecchio e nuovo comma 4 dell’art. 49
Il principio di rotazione è stato ridefinito attraverso una riscrittura del comma 4 dell’art. 49, che introduce parametri istruttori più rigorosi per la deroga in favore del contraente uscente.
Testo previgente (ante d.lgs. 209/2024):
“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.”
Testo vigente (post d.lgs. 209/2024):
“In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.”
La nuova formulazione impone alla stazione appaltante l’onere di:
Conseguenze operative: l’onere motivazionale diventa sostanziale
La modifica non è meramente formale. Il nuovo impianto normativo impone che la motivazione del riaffidamento non si limiti a un generico giudizio positivo, ma sia fondata su:
In assenza di questi elementi, l’atto di affidamento diretto al contraente uscente può essere ritenuto illegittimo per carenza di motivazione e violazione del principio di concorrenza.
Implicazioni per l’operatore economico: accesso agli atti e contenzioso
L’operatore economico che ritenga lesi i propri interessi ha facoltà di:
La riforma rafforza quindi la tutela sostanziale dell’evidenza pubblica, rendendo più agevole la contestazione di affidamenti reiterati effettuati in assenza dei presupposti previsti dalla norma.
Conclusione
Il d.lgs. 209/2024 non ha limitato la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto sotto soglia, ma ha introdotto requisiti di legittimità più strutturati per il riaffidamento al contraente uscente. Le amministrazioni sono oggi tenute a:
L’inosservanza di tali condizioni espone l’atto a rischio di impugnazione, rendendo necessaria una gestione più attenta e formalizzata anche delle procedure semplificate.
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