Tra le modifiche più rilevanti introdotte dal d.lgs. 209/2024, correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, vi è il rafforzamento della disciplina relativa al Collegio Consultivo Tecnico (CCT), disciplinato all’art. 215 del d.lgs. 36/2023.
Il Collegio si conferma come strumento strategico per la gestione dei conflitti tecnici in fase di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, e in particolare come meccanismo rapido ed efficace per affrontare riserve, sospensioni, varianti, contestazioni sulla contabilità o sulla qualità delle prestazioni.
Cos’è il Collegio Consultivo Tecnico
Il Collegio è un organo composto da tecnici indipendenti con funzioni consultive e decisionali: può infatti emettere determinazioni vincolanti per le parti, se queste non esprimono dissenso nei termini stabiliti.
È uno strumento pensato per operare durante l’esecuzione dell’appalto, con lo scopo di ridurre o evitare il ricorso al contenzioso giudiziario e garantire la regolare prosecuzione dei lavori.
Il valore delle determinazioni: vincolanti, salvo dissenso
Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c., hanno valore di lodo contrattuale, se le parti non manifestano dissenso entro il termine di 10 giorni. In tal caso, esse producono effetti vincolanti analoghi a una decisione arbitrale, senza necessità di ulteriori atti esecutivi.
Il correttivo 2024: cosa ha cambiato
Con il d.lgs. n. 209/2024, il legislatore ha:
Cosa succede se il Collegio non viene costituito nei termini?
Nei casi in cui la costituzione è obbligatoria, se il Collegio non viene istituito entro i 10 giorni previsti, non potrà più essere validamente costituito in corso di esecuzione. Questo non rende “nulle” eventuali determinazioni successive, ma comporta che non si potrà più attivare il Collegio come previsto dalla norma.
Le conseguenze sono:
Nei casi facoltativi, il Collegio può essere attivato in qualsiasi momento durante l’esecuzione, purché vi sia l’accordo delle parti.
Come si nomina il Collegio Consultivo Tecnico?
La nomina avviene in forma paritetica: ciascuna parte (stazione appaltante e operatore economico) designa un componente. I due nominati, d’intesa, scelgono un terzo membro con funzione di presidente.
Il Collegio può operare anche in forma monocratica, qualora le parti concordino in tal senso. Le modalità di funzionamento devono essere regolate in un verbale di costituzione che ne definisce compiti, modalità decisionali, durata, compensi.
Quando conviene attivarlo (anche se non è obbligatorio)
Il Collegio è utile ogni volta che si intenda prevenire l’aggravarsi di controversie tecniche e garantire la continuità dell’esecuzione. È particolarmente efficace:
Vantaggi per le imprese
Per gli operatori economici, il Collegio è:
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