Nel contesto dei prestiti di opere d’arte tra musei, una delle domande più ricorrenti riguarda la necessità di utilizzare piattaforme di e-procurement come il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). È davvero obbligatorio passare per questi strumenti anche per accordi culturali o espositivi? Analizziamo la questione dal punto di vista giuridico e operativo.
Il Quadro Normativo: Cosa Dice la Legge
I prestiti di opere d’arte tra musei trovano fondamento nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), in particolare nell'art. 48. La normativa regola la fase autorizzativa del trasferimento temporaneo di beni culturali, ma non disciplina la forma contrattuale o l'uso di piattaforme telematiche come il MEPA.
Anche la Circolare n. 29 del 22 ottobre 2019 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio conferma questa impostazione, limitandosi alle modalità di autorizzazione. Tuttavia, è importante considerare anche il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) per valutare eventuali implicazioni legate all'affidamento di servizi accessori.
Prestito Gratuito o Oneroso? Le Differenze Contrattuali
La natura del prestito è cruciale per determinare se occorre utilizzare il MEPA:
Quando il MEPA Diventa Necessario
L'obbligo di utilizzare il MEPA si configura solo in determinate situazioni:
Conclusioni
Il prestito di opere d'arte tra musei, di per sé, non richiede l'utilizzo del MEPA. Tuttavia, quando sono coinvolti servizi accessori o contratti misti, potrebbe essere necessario ricorrere a procedure pubbliche regolamentate.
Per garantire la conformità normativa e agevolare le operazioni, è fondamentale analizzare caso per caso la natura dell'accordo e il contesto operativo.
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