L'articolo 10 del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) stabilisce i principi relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici, specificando la loro tassatività, in funzione della trasparenza e massima partecipazione alle procedure di selezione.
Il primo comma dell’art. 10 stabilisce che solo le cause specificatamente elencate nel Codice possono essere motivo di esclusione degli operatori economici dalle gare pubbliche. Questo principio è vòlto a garantire che le regole siano chiare, predeterminate e uniformi, evitando l’applicazione di criteri discrezionali che potrebbero portare a decisioni arbitrarie o discriminatorie.
Il secondo comma sottolinea che le cause di esclusione delineate negli articoli 94 e 95 del Codice sono definitive ed esaurienti. Queste cause di esclusione sono automaticamente integrate nei bandi di gara e nelle lettere di invito, garantendo che tutti gli operatori economici siano a conoscenza dei principi che governano le procedure di selezione. Inoltre, il Codice vieta l'introduzione di cause di esclusione ulteriori, non previste dal Codice stesso, così valorizzando la stabilità e la trasparenza del procedimento di gara.
Al terzo comma dell’art. 10, è stabilito che le Stazioni Appaltanti possano prevedere requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, purché pertinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. Tale previsione è di fondamentale importanza perché consente all’Amministrazione di adeguare i requisiti di partecipazione alla specificità dell’appalto, assicurando che gli operatori economici selezionati possano effettivamente soddisfare l’interesse pubblico. Tuttavia, il Codice sottolinea l'importanza di non limitare indebitamente la concorrenza, favorendo l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese (PMI). Questo approccio mira a promuovere l'innovazione, la crescita economica e la partecipazione di un numero maggiore di operatori economici, contribuendo, al contempo, alla riduzione della spesa pubblica attraverso la realizzazione di economie di scala.
L'articolo 10 rappresenta l’esemplificazione di un punto di equilibrio tra la necessità di prevenire l’arbitrio e la corruzione negli appalti pubblici e l'obiettivo di promuovere un’economia aperta e competitiva.
Il Codice, infatti, imponendo limiti chiari circa le cause di esclusione e permettendo allo stesso tempo una certa flessibilità nel definire i requisiti di partecipazione, si propone di rendere il mercato degli appalti pubblici più inclusivo, accessibile e dinamico. Questo approccio è cruciale per sostenere lo sviluppo di un tessuto economico resiliente, in cui le PMI possono crescere e prosperare, perseguendo, al contempo, agli obiettivi di interesse pubblico e la qualità dei servizi forniti.
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