La sentenza del TAR Lombardia del 12 febbraio 2024, n. 336, affronta un tema centrale nel diritto degli appalti pubblici: la valutazione delle offerte e la gestione degli errori materiali in esse contenuti. La decisione del TAR offre un chiarimento importante riguardo alla distinzione tra la correzione di errori materiali manifesti nelle offerte e la presentazione di una nuova offerta economica nel contesto di una gara d’appalto svolta interamente in ambiente digitale.
Il caso in questione riguardava un appalto di forniture e servizi con procedura di gara elettronica, in cui i partecipanti erano tenuti a compilare l’offerta economica su due moduli distinti: uno per l’importo complessivo dell'appalto e l'altro per il costo unitario della fornitura. L'errore materiale riscontrato dall’aggiudicataria nell'indicazione dell’importo complessivo, e la successiva correzione di tale errore, hanno sollevato la questione se tale correzione costituisse o meno la presentazione di una nuova offerta economica, cosa che avrebbe potuto violare i principi di par condicio tra i partecipanti e di trasparenza della procedura di gara.
Il TAR Lombardia ha chiarito che, nel contesto dell’appalto in esame, il costo unitario della fornitura rappresenta l’elemento fondamentale sia per la formulazione dell'offerta che per la fase esecutiva del contratto, servendo come base per la rendicontazione delle prestazioni fornite. La richiesta di esprimere sia i costi unitari sia l'importo complessivo del servizio mirava a garantire la coerenza dell’offerta, con l'importo complessivo che doveva essere il risultato dell'operazione matematica di moltiplicazione dei costi unitari per le quantità stimate.
Nella sua decisione, il TAR ha sottolineato che l'incoerenza tra i prezzi unitari offerti e l'importo complessivo, dovuta a un errore materiale evidente ("ictu oculi"), non precludeva la possibilità di correggere tale errore senza che ciò costituisse la presentazione di una nuova offerta. Questo approccio riconosce la possibilità di rettificare errori materiali manifesti, purché tali correzioni non alterino sostanzialmente la sostanza dell'offerta originale, mantenendo così l'integrità della procedura di gara e il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.
La sentenza rappresenta quindi un importante precedente nel campo degli appalti, confermando che le correzioni di errori materiali manifesti in offerte economiche, quando tali errori sono chiaramente identificabili e la correzione non comporta una modifica sostanziale dell’offerta, sono ammesse e non equivalgono alla presentazione di una nuova offerta economica. Questo principio aiuta a bilanciare la necessità di rigorosa aderenza alle procedure di gara con la flessibilità di correggere errori evidenti che, se non corretti, potrebbero portare all'esclusione ingiustificata di un concorrente o alla mancata aggiudicazione dell'appalto alla proposta più vantaggiosa per la pubblica amministrazione.
Punti chiave della correzione degli errori materiali
Natura dell’errore: l’errore deve essere materiale, ovvero un errore di fatto che non riguarda il merito o la sostanza dell'offerta, ma piuttosto una svista o un errore di calcolo che può essere chiaramente identificato senza un’analisi approfondita.
Evidenza dell’Errore: l’errore deve essere “evincibile ictu oculi”, cioè deve essere così evidente da poter essere immediatamente riconosciuto alla sola osservazione. Questo significa che l'errore non deve richiedere interpretazioni soggettive o analisi complesse per essere identificato.
Correzione senza modifica sostanziale: la correzione dell’errore non deve alterare la sostanza dell’offerta o la volontà negoziale espressa dal concorrente. La rettifica è ammessa solo nella misura in cui ripristina ciò che era chiaramente inteso essere l'offerta originale, senza introdurre elementi nuovi o diversi.
Trasparenza e Par Condicio: la correzione deve essere gestita in modo trasparente e in conformità con i principi di parità di trattamento tra i concorrenti. Non deve conferire un vantaggio ingiusto al concorrente che corregge l'errore rispetto agli altri partecipanti alla gara.
Limiti alla Correzione: non tutti gli errori sono suscettibili di correzione. Errori che riguardano elementi sostanziali dell’offerta, come quelli che influenzano la valutazione comparativa delle offerte o che potrebbero incidere sulla decisione di aggiudicazione, non possono essere emendati senza violare i principi di trasparenza e concorrenza.
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