La verifica dei requisiti degli operatori economici è un processo cruciale all'interno del quadro normativo dei contratti pubblici. Questo procedimento mira a garantire che gli operatori economici che partecipano alle gare d’appalto siano affidabili e posseggano l’idoneità tecnica, organizzativa e finanziaria per eseguire i lavori, fornire i servizi o le forniture richieste, rispettando i requisiti stabiliti dalla legge.
L’obiettivo è garantire che soltanto gli operatori economici qualificati e idonei possano partecipare alle gare d’appalto e, se del caso, aggiudicarsi i contratti pubblici, contribuendo così alla legalità, alla trasparenza e all’efficienza del procedimento di selezione del contraente con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, una verifica accurata dei requisiti aiuta a evitare situazioni in cui un operatore economico non idoneo o non qualificato venga selezionato per un contratto pubblico, riducendo il rischio di ritardi, controversie legali o risultati insoddisfacenti nell’esecuzione del contratto stesso.
La Stazione Appaltante deve utilizzare procedure specifiche per valutare la presenza o l’assenza di tali requisiti, assicurandosi che l’operatore economico soddisfi i criteri stabiliti dalla normativa vigente per partecipare alla gara d'appalto.
La corretta esecuzione della verifica dei requisiti richiede un’attenta valutazione dei documenti presentati dagli operatori economici, nonché la verifica delle loro capacità tecniche, finanziarie e organizzative. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di identificare e applicare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in modo equo e trasparente, assicurandosi che solo gli operatori economici qualificati e idonei possano partecipare e, se del caso, aggiudicarsi i contratti pubblici.
Il vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), all’art. 99, prevede che la Stazione Appaltante è tenuta a verificare l’assenza di cause di esclusione automatiche (articolo 94), l’assenza di cause di esclusione non automatica (articolo 95) e il possesso dei requisiti di partecipazione (articoli 100 e 103), consultando il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (acronimo FVOE), oltre agli altri documenti allegati dall’operatore, nonché attraverso l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati e le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice Appalti l’organo competente per l’aggiudicazione, nella verifica del possesso dei requisiti necessari in capo all’aggiudicatario, svolge tale riscontro attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).
Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)
Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) è stato introdotto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera 27 luglio 2022, n. 464. Questo strumento è stato ideato per semplificare e rendere più efficiente il processo di verifica dei requisiti dei concorrenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Il FVOE rappresenta un fascicolo digitale che raccoglie tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti. In pratica, sostituisce il sistema precedente di gestione della documentazione cartacea o digitale sparsa in vari archivi.
Grazie al FVOE, le stazioni appaltanti possono accedere in modo rapido e centralizzato alle informazioni riguardanti la partecipazione alle gare d'appalto e i relativi esiti, non soltanto semplificando il lavoro delle amministrazioni coinvolte, ma contribuendo anche a garantire maggiore trasparenza e controllo nel processo di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Inoltre, l’introduzione del FVOE si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, consentendo una gestione più snella e agile dei processi legati agli appalti pubblici e promuovendo l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’efficienza del settore pubblico.
Le tipologie di dati e informazioni da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico sono stati indicati dall’ANAC con delibera n. 262 del 20 giugno 2023, efficace dal 1° gennaio 2024.
Tale provvedimento specifica, negli allegati, per ogni requisito, il documento e la informazione da fornire, nonché il relativo ente certificante. In particolare, gli elenchi di dati sono contenuti:
nell’Allegato I per le cause automatiche di esclusione;
nell’Allegato II per le cause non automatiche di esclusione;
nell’Allegato III con riferimento ai requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000;
nell’Allegato IV con riferimento ai requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
nell’Allegato V per i requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture;
nell’Allegato VI per i requisiti da verificare nei confronti dell’aggiudicatario e/o in fase di esecuzione.
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