Il Decreto Legislativo n. 36/2023 (Nuovo codice Appalti) introduce alcune novità nella disciplina della consegna dei lavori. La normativa si concentra su tre principali aspetti:
Consegna dei Lavori
L’articolo 3 dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 definisce la consegna dei lavori come l’atto attraverso il quale la Stazione Appaltante concede all’Appaltatore il possesso delle aree o dei beni immobili per l’esecuzione delle opere contrattuali.
Questo processo viene avviato dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e autorizzato dal Direttore dei Lavori (D.L.).
Il verbale di consegna è un atto pubblico e serve a effettuare la ricognizione dello stato dei luoghi. Per le Amministrazioni statali, la consegna non deve avvenire oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto alla Corte dei conti o dalla sua approvazione. Per le altre Stazioni Appaltanti, il limite è di 45 giorni dalla stipula del contratto.
In caso di consegna parziale dovuta a indisponibilità temporanea di aree o immobili, l’appaltatore è obbligato a presentare un programma di esecuzione dei lavori per dare priorità alle attività nelle zone disponibili, altrimenti perde il diritto di presentare riserve per ritardi.
Una volta completate le lavorazioni previste dal piano, se persistono motivi di indisponibilità, si applica la normativa sulla sospensione dei lavori. In situazioni di consegna parziale, la data ufficiale di consegna corrisponde a quella dell’ultimo verbale di consegna parziale stilato dal direttore dei lavori. Inoltre, in caso di consegna d’urgenza, il verbale specifica anche i lavori che l'appaltatore deve iniziare immediatamente, incluse eventuali opere provvisionali.
Consegna Anticipata
L’articolo 50, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023 regolamenta la consegna anticipata dei lavori negli appalti pubblici. In particolare, per gli appalti di importo ricompreso entro la soglia comunitaria (attualmente, Euro 5.538.000), è possibile avviare i lavori dopo aver verificato i requisiti dell’aggiudicatario, anche in assenza di una situazione di urgenza. Questa disposizione prevede che, una volta verificati tali requisiti, la stazione appaltante possa procedere all’esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione del contratto, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti su ordine del direttore dei lavori. Per le prestazioni relative a servizi e forniture, il rimborso copre anche le attività svolte su ordine del direttore dell'esecuzione.
È importante notare che, prima di procedere alla consegna anticipata, è necessario acquisire il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e, ove possibile, ottenere le dovute garanzie (definitiva se richiesta e CAR). Questo tipo di consegna non è specificatamente menzionato nell'articolo 3 dell'Allegato II.14, ma non deve essere considerata come una consegna ordinaria, in quanto segue una procedura specifica delineata nel comma 6 dell'articolo 50.
Consegna d’Urgenza e per “Motivate Ragioni”
L’articolo 17 del Codice stabilisce condizioni specifiche per le consegne d’urgenza e per “motivate ragioni”. La consegna d’urgenza si applica in situazioni imprevedibili che richiedono azione immediata per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
La consegna per “motivate ragioni” permette l’inizio dei lavori prima della stipula del contratto, avendo il legislatore ritenuto preminente l’interesse pubblico alla tutela di specifici interessi rispetto alla formalizzazione dell’accordo tra le parti.
Queste disposizioni mirano a fornire flessibilità e adattabilità nella gestione degli appalti pubblici, pur mantenendo un adeguato controllo e supervisione.
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