La “vecchia” determina a contrarre, ora chiamata “decisione di contrarre” nel nuovo Codice Appalti (d.lgs. 36/2023), è il primo passo formale verso l’affidamento di un contratto pubblico.
La decisione di contrarre è un atto amministrativo attraverso il quale la stazione appaltante esprime la volontà di avviare una procedura di appalto e definisce le linee guida per la selezione del contraente.
La decisione di contrarre deve indicare, come già previsto dal Codice abrogato, l’oggetto del contratto, l’importo, il contraente, le ragioni della scelta del contraente, e i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Le procedure di selezione devono concludersi entro i termini specificati dall’Allegato I.3*. Il superamento di tali termini costituisce un’ipotesi di “silenzio inadempimento”, influenzando la valutazione del rispetto del dovere di buona fede.
Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che rimane vincolante per un periodo specificato o, in mancanza di indicazione, per 180 giorni. La stazione appaltante può richiedere un differimento di questo termine.
L’organo preposto (es. commissione di gara) valuta le offerte e prepara una proposta di aggiudicazione per l’offerta migliore e non anomala. L’organo competente, dopo aver verificato i requisiti dell’offerente, può disporre l’aggiudicazione, che diventa immediatamente efficace.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta, che rimane irrevocabile fino alla stipulazione del contratto.
Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha di regola luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.
L’esecuzione del contratto può tuttavia iniziare anche prima della stipulazione per motivi specifici. In particolare, può avere inizio in via anticipata se sussistono ragioni di particolare urgenza.
L’esecuzione d’urgenza si verifica in presenza di eventi imprevedibili e urgenti, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
La presenza di un contenzioso non giustifica la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvo nei casi di intervento del giudice amministrativo o di autotutela da parte dell’ente appaltante.
* A norma dell’articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:
a) procedura aperta: nove mesi;
b) procedura ristretta: dieci mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
e) dialogo competitivo: sette mesi;
f) partenariato per l’innovazione: nove mesi.
2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:
a) procedura aperta: cinque mesi;
b) procedura ristretta: sei mesi;
c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
4. Ove la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
Lo Studio legale Tristano assiste i propri clienti nella fase di preparazione dell’offerta, durante la gara e nell’esecuzione del contratto pubblico, nonché nei relativi contenziosi davanti al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo.