I requisiti di ordine speciale negli appalti pubblici rappresentano una componente essenziale del sistema di qualificazione necessario per partecipare ad una gara d’appalto.
Essi variano in base alla natura specifica dell’appalto e sono volti a garantire l’idoneità dell’operatore economico ad eseguire il contratto in termini di solidità economica, competenza tecnica e conformità a specifiche norme o standard.
Alcuni esempi di requisiti di ordine speciale in una gara d'appalto possono includere:
Requisiti tecnici: Specifiche tecniche o standard che l'appaltatore deve rispettare per quanto riguarda la qualità dei materiali, la progettazione, la costruzione, o altri aspetti tecnici del progetto.
Requisiti di qualificazione: L'ente appaltante può richiedere che gli appaltatori dimostrino di avere una determinata esperienza, certificazioni, licenze o capacità finanziarie per partecipare alla gara.
Requisiti ambientali: Se il progetto ha implicazioni ambientali, potrebbero essere stabiliti requisiti specifici per garantire la conformità alle leggi ambientali e la sostenibilità del progetto.
Requisiti di sicurezza: In settori come la costruzione, possono essere definiti requisiti di sicurezza per proteggere i lavoratori e il pubblico durante l'esecuzione del progetto.
Requisiti finanziari: L'ente appaltante potrebbe richiedere che gli appaltatori dimostrino di avere la capacità finanziaria di portare a termine il progetto.
Requisiti di tempistica: Specifiche scadenze e vincoli temporali che l'appaltatore deve rispettare durante l'attuazione del progetto.
Requisiti di assicurazione e garanzia: Gli appaltatori possono essere tenuti a fornire prove di assicurazione o garanzie per coprire eventuali rischi o problemi che possono sorgere durante il progetto.
Requisiti di qualità: Specifiche sulla qualità dei materiali e delle prestazioni richieste per il progetto.
È fondamentale che gli appaltatori comprendano appieno questi requisiti di ordine speciale prima di partecipare a una gara d'appalto, poiché il mancato loro possesso può portare all’esclusione dell’operatore che ne sia privo. Inoltre, la chiarezza e la trasparenza nella definizione di questi requisiti è cruciale per garantire la par condicio, la massima partecipazione e l’affidamento del contratto al contraente più qualificato.
Il nuovo Codice
L’art. 100 del Nuovo Codice degli Appalti, nel disciplinare gli altri requisiti di partecipazione alla gara, presenta forti profili di discontinuità rispetto alla disciplina del d.lgs. 50/2016.
Al comma 1, è mantenuta la distinzione ormai consolidata tra requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnico-professionale, con la precisazione, al comma 2, che i requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante devono essere proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto.
Al comma 3, è previsto, quale requisito di idoneità tecnica, l’iscrizione nel registro della camera di commercio. Al fine di consentire la massima partecipazione alle procedure di gara, si stabilisce che è posseduto il requisito di idoneità professionale in caso di iscrizione per attività non coincidente con l’oggetto dell’appalto, purché pertinente.
All’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è consentito di autodichiarare sotto la propria responsabilità di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali previsti nell’allegato II.11.
L’aspetto peculiare delle disposizioni contenute ai commi da 4 a 11 è costituito dalla scelta di disciplinare anche la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi, così da allineare la disciplina della qualificazione per gli appalti di servizi e forniture a quella degli appalti di lavori, così dando vita ad un sistema tendenzialmente unitario in funzione di semplificazione sia per quanto riguarda la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, sia per quanto riguarda il controllo da parte delle stazioni appaltanti.
Nell’ambito dei lavori, si prevede inoltre che a rilasciare l’attestazione di qualificazione siano nuovi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, che andranno a sostituire le società organismo di attestazione (SOA).
Per consentire l’immediata operatività del nuovo codice, il terzo periodo del comma 4 prevede che il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse, è disciplinato dall’allegato II.12 che riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui agli articoli 60 a 91 del d.P.R. n. 207 del 2010, riallineate e rese coerenti con le nuove disposizioni del codice.
Di tale allegato è poi prevista l’abrogazione e la sostituzione con un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l’ANAC.
L’emanando regolamento, di cui al quinto periodo del comma 4 dell’art. 100 succitato, disciplinerà sia la procedura per ottenere l’attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, sia la procedura di conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di qualificazione degli operatori economici: esso riguarderà anche la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture e il regime sanzionatorio (comma 10).
Il comma 12, con disposizione di chiusura prevede poi che, salvo quanto previsto dall’art. 102 (impegni dell’operatore economico) o da leggi speciali, le stazioni appaltanti possono richiedere esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti, disposizione anche questa con evidenti finalità di semplificazione e chiarimento.
L’allegato II.12, in attuazione dell’art. 100, comma 4, in attesa del più generale regolamento previsto (che dovrà contenere anche l’innovativa disciplina della qualificazione degli operatori economici di forniture e servizi), riproduce in larga misura le norme (artt. 60-104) del d.P.R. n. 207/2010, attuative del d.lgs. n. 163/2006 e rimaste in vigore anche dopo il sopravvenire del d.lgs. n. 50/2016, con gli adattamenti formali e sostanziali resisi necessarie per raccordarle con la nuova normativa primaria.
Sono altresì inserite, nella Parte V dell’allegato II.12, le norme relative ai requisiti dei soggetti partecipanti alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, riprese dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263, a suo tempo emanato in attuazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, tenendo conto altresì dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri in tema di requisiti degli ulteriori soggetti inseriti nel predetto art. 46 dalla legge n. 238/2021.
In conclusione, si può agevolmente asserire che la riforma, pur modificando alcuni aspetti essenziali, potrà trovare piena efficacia soltanto allorché verrà emanato il regolamento che allineerà la disciplina della qualificazione per gli appalti di servizi e forniture a quella degli appalti di lavori, così dando vita ad un sistema tendenzialmente unitario.
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