Il decreto legislativo n.50/2016, all’ art. 3, lett. ii), definisce gli appalti pubblici come “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Per appalto pubblico si intende un contratto regolato da specifiche procedure, con cui una pubblica amministrazione affida ad un operatore economico la realizzazione di un’opera, l’esecuzione di un servizio o una fornitura di beni. Gli appalti pubblici rappresentano dunque uno dei principali strumenti con cui la pubblica amministrazione soddisfa la domanda pubblica di beni e servizi necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Gli appalti pubblici possono essere suddivisi in tre aree:
Possono verificarsi casi in cui in un unico appalto confluiscano diverse prestazioni contrattuali (lavori, forniture e servizi), costituendo così un appalto misto.
La Pubblica Amministrazione indice gare d’appalto nei casi in cui voglia realizzare opere pubbliche, acquisire beni, servizi o forniture. Per far sì che vengano rispettati i principi di trasparenza, concorrenza e meritocrazia si prevede dunque una gara d’appalto nel rispetto di procedure e regole fondamentali.
Per aggiudicarsi un appalto pubblico di lavori o di fornitura di beni e servizi è necessario partecipare ad una gara d’appalto.
Questo tipo di procedura amministrativa prende avvio attraverso la pubblicazione di un bando pubblico nel seguente modo:
La gara d’appalto è costituita da diversi step. Il primo consiste nella pubblicazione del bando di gara, nel quale sarà descritto nel dettaglio l’opera che dovrà essere realizzata e a cui possono rispondere singole imprese o ATI (Associazioni Temporanee di Impresa) che dovranno assicurarsi di rispondere a tutti i requisiti richiesti.
Una gara d’appalto può infatti essere indetta da:
Il bando di gara riporta i requisiti che un’impresa dovrà possedere per poter partecipare, quali:
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, l’appaltatore potrà presentare la domanda di partecipazione alla gara d’appalto.
La durata di una gara d’appalto è variabile a seconda dell’importanza e della complessità del contratto affidato.
Il tempo necessario all’espletamento delle procedure di affidamento di un appalto pubblico, dalla pubblicazione del bando fino all’aggiudicazione, può variare da uno a diversi mesi, fino ad un anno, al netto di eventuali ricorsi al Tar da parte di partecipanti esclusi – o che contestano l’aggiudicazione al primo classificato -, che potrebbero ritardare la firma del contratto e la sua esecuzione.
Le gare d’appalto vengono periodicamente pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (per le gare sopra le soglie comunitarie, anche nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea), all’ interno della sezione “appalti pubblici”, dove sarà possibile consultare i testi ufficiali. All’interno del sito sono inoltre presenti i bollettini pubblicati in ordine cronologico con le relative date di scadenza per la presentazione dell’offerta di partecipazione alla gara pubblica. All’interno della Gazzetta ufficiale saranno infine disponibili successivamente i risultati della gara d’appalto e l’eventuale vincita.
La normativa di riferimento per gli appalti pubblici è il d. lgs n.50 del 18 Aprile 2016 anche conosciuto come Codice dei contratti pubblici.
È un atto normativo con cui la Repubblica italiana attua alcune direttive europee:
Il Codice dei contratti pubblici, inoltre, ha ridefinito la materia degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni abrogando il precedente Codice dei contratti pubblici e dunque il d. lgs 163/2006.
Il codice di riferimento degli appalti è quindi il Codice dei contratti pubblici che, come previsto dall’ art. 1 comma 1 “disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”.
Il codice attualmente vigente ha subito importanti modiche con il d.lgs n. 56/2017 del d.l. “Sblocca cantieri” n. 32/2019 e del d.l. “Semplificazioni” n. 76/2020 e del d.l. “Semplificazioni bis” n. 77/2021 e in ultimo dalla legge n. 238/2021.
Inoltre, a Marzo 2022, il Senato ha approvato la legge delega che ha conferito al Governo il potere di adottare uno o più decreti legislativi contenenti la nuova disciplina dei contratti pubblici al fine di adeguarla al diritto eurounitario, ai principi giurisprudenziali e per riordinare e semplificare la disciplina vigente con l’obiettivo di evitare procedure d’infrazione da parte della Commissione europea, dando precedenza alla risoluzione di quelle in corso.
Nell’immaginario collettivo “appalto” e “concessione” sono sinonimi ma in realtà rappresentano due tipologie contrattuali ben distinte.
L’appalto è costituito dalla determinazione di una prestazione idonea a realizzare un interesse pubblico che faccia capo alla stazione appaltante, a fronte di un corrispettivo economico in favore dell’appaltatore.
La concessione pubblica si distingue dall’appalto per l’elemento del corrispettivo e per la gestione del rischio operativo. Nell’appalto, il corrispettivo è infatti rappresentato dal compenso monetario, mentre, nelle concessioni pubbliche, il privato si assume in concreto i rischi economici della gestione, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa.
Infine, un’ultima distinzione è costituita dal rapporto giuridico che viene instaurato. Nel caso dell’appalto si instaurerà un rapporto giuridico bilaterale tra stazione appaltante e aggiudicatario mentre nella concessione si realizzerà un rapporto trilaterale tra concedente, concessionario e utenza.
Dopo l’aggiudicazione e per effetto della stipula del contratto d’appalto, si instaura tra le parti un rapporto di natura privatistica, in analogia a qualsiasi ordinario rapporto tra privati.
Il contratto di appalto viene stipulato da un soggetto, l’appaltatore, che si obbliga nei confronti di un altro soggetto, il committente, a compiere un’opera specifica o un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro attraverso un’assunzione di rischi e mezzi propri.
L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza autorizzazione del committente.
Il corrispettivo in denaro spettante all’appaltatore viene stabilito dalle parti nell’accordo negoziale, definendone entità e modalità. Il codice civile, prevede che, nel caso in cui non si dovesse raggiungere un accordo economico sul compenso, esso potrà essere calcolato facendo riferimento alle tariffe esistenti o in ultima via, con provvedimento del giudice. Tale ipotesi, tuttavia, non riguarda i contratti pubblici, nei quali il corrispettivo non soltanto è determinato ma è oggetto di gara al ribasso tra i concorrenti.
L’appaltatore, una volta trovato l’accordo, non può apportare variazioni alle modalità convenute per l’opera se non attraverso autorizzazione da parte del committente, che deve essere necessariamente concessa per iscritto.
Di contro, il committente, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di controllarne lo stato di avanzamento accertandosi che l’esecuzione dell’opera proceda secondo quanto stabilito nel contratto, fissando inoltre un termine entro il quale l’appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni.
Il committente potrà recedere dal contratto di appalto, anche ad opera iniziata, purché esoneri l’appaltatore dalle spese sostenute per i lavori eseguiti e il mancato guadagno. Nel caso il cui lo scioglimento del contratto sia avvenuto per cause non imputabili alle parti, il committente dovrà pagare dunque la parte dell’opera già compiuta, in proporzione al prezzo stabilito per l’intera opera.
Il committente ha diritto alla verifica dell’opera prima di ricevere la consegna. La verifica dovrò essere fatta appena l’appaltatore dispone le condizioni per poterla effettuare; nel caso in cui il committente non comunichi l’esito di verifica entro un breve termine, l’opera si considera accettata.
L’appaltatore è tenuto infine alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera la quale non viene ammessa se il committente ha accettato l’opera pur sapendo di eventuali vizi e difformità. Il committente può denunciare l’appaltatore per questi entro 60 giorni dalla scoperta; non sarà necessaria nei casi in cui l’appaltatore avrà riconosciuto le difformità e i vizi o se li ha occultati.