Durante lo svolgimento di una gara pubblica, la Commissione giudicatrice gode di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei punteggi.
L’autonomia delle scelte dell’Amministrazione, in funzione del perseguimento dell’interesse pubblico, è infatti uno dei principi cardine dal nostro ordinamento.
In caso di contestazione della procedura di gara, secondo la giurisprudenza, “il sindacato del Giudice sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della P.A.”.
La valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.
Da ciò consegue che, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 luglio 2021, n. 8324).
In caso di contestazione delle scelta tecniche del seggio di gara, sono dunque inammissibili le censure che riguardino il merito di valutazioni per loro natura opinabili (Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2524), fatto salvo il caso della palese abnormità delle stesse.
Il sindacato può, quindi, effettuarsi soltanto laddove le valutazioni della Commissione siano sintomatiche di un uso oggettivamente distorto e contrario ai principi di efficacia economicità e buon andamento della discrezionalità tecnica, in presenza del quale è consentito l’intervento caducatorio dell’Autorità giurisdizionale (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 7 giugno 2021, n. 3780).
Il motivo è che tali censure sollecitano il Giudice Amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del Codice del processo amministrativo (fra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2020, n. 2851).
Il sopra citato art. 134 c.p.a. prevede infatti che: “1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
Le scelte della commissione di gara devono tuttavia essere idoneamente giustificate (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2021, n.4224) e sono vincolate al rispetto dei criteri e sub-criteri stabiliti nel bando, aventi la funzione di predeterminare la discrezionalità tecnica spettante alla commissione medesima; questo, per assicurare trasparenza dei punteggi attribuibili e consapevole formulazione dell’offerta per i concorrenti (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 22 febbraio 2021, n. 311).
Da un lato, infatti, il seggio di gara deve attenersi strettamente al rispetto della disciplina di gara, dall’altro è obbligato a fornire idonea motivazione circa il suo operato.
La funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è infatti quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l’iter logico – giuridico in base al quale l’Amministrazione è pervenuta all’adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell’atto considerato (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 13 agosto 2021, n. 5500).