La procedura di aggiudicazione di contratti pubblici di importo compreso entro i 40.000 Euro può svolgersi attraverso il c.d. “affidamento diretto”, ovvero una procedura semplificata, che non prevede competizione tra concorrenti, né particolari vincoli procedurali.
Tale istituto è disciplinato dall’art. 36, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), il quale stabilisce che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 40 mila Euro, pur essendo sempre consentito il ricorso a procedure ordinarie, possa avvenire in modo diretto, senza la consultazione di due o più operatori economici e senza alcun obbligo di motivazione specifica circa l’urgenza e/o la necessità (cfr. Tar Puglia – Lecce, 13 marzo 2020, n. 326).
L’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 succitato è una particolare ipotesi di affidamento, per la quale il legislatore “ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo e autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti” (Tar Puglia, n. 326/2020 cit.).
Siffatta procedura è diversa e ulteriore rispetto a quella negoziata diretta prevista dall’articolo 63 del Codice. Quest’ultima, infatti, stabilisce che l’aggiudicazione di un appalto, anche per importi sopra soglia, possa avvenire mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, purché tale scelta sia sorretta da una adeguata e specifica motivazione che giustifichi la deroga dalle procedure ordinarie. Motivazione invece non prevista nel caso di affidamento diretto. Al contrario, come visto sopra, nel caso di affidamento di contratti entro i 40 mila Euro, non sono previste particolari formalità od obblighi motivazionali.
La disciplina della prima fascia di importo (entro i 40 mila Euro) sopra riportata non ha subito modifiche in seguito alla conversione in legge del d.l. n. 32/19 (c.d. decreto “Sblocca Cantieri”). Per i contratti di importo superiore lo Sblocca Cantieri ha introdotto invece rilevanti novità.
Nella fascia di importo tra 40.000 e 150.000 Euro, disciplinata dal comma 2, lett. b) e c), dell’art. 36 più volte citato è oggi previsto l’affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre o cinque preventivi, “ove esistenti”, rispettivamente nel caso di lavori e di servizi e forniture, attingendo ad elenchi di operatori economici o indagini di mercato.
L’articolo 36, comma 2, lettera c) prevede “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro (…) la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”.
L’articolo 36, comma 2, lettera c-bis prevede “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, (…) la procedura negoziatadi cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
Infine, nell’ultima fascia di importo, corrispondente ai lavori il cui importo sia superiore al milione di euro, è previsto il ricorso alla procedura aperta. In questo caso, è consentito alle Stazioni Appaltanti l’utilizzazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, se il numero delle offerte è pari o superiore a dieci.
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