Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è il documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili. Tale documento non può essere erogato in presenza di “irregolarità”.
In caso di DURC irregolare, altrimenti detto “negativo”, saranno Inps, Inail e le Casse edili a trasmettere via Pec all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, entro 72 ore, un resoconto dettagliato delle cause di irregolarità riscontrate durante il controllo e il conseguente invito a regolarizzarle. L’interessato, entro 15 giorni dalla notifica dell’invito o al massimo entro la fine dell’istruttoria (30 giorni), può regolarizzare la propria posizione, oppure fornire ai vari enti elementi utili per ottenere l’esito positivo della verifica.
Lo stesso Ministero del Lavoro con circolare 19/2015 chiarisce che se la regolarizzazione avviene prima della definizione dell’esito della verifica “gli istituti non potranno dichiarare l’irregolarità tenuto conto che in quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà“.
Quando invece la regolarizzazione non avviene, il risultato negativo della verifica viene comunicato ai richiedenti insieme alle relative indicazioni degli importi dovuti e dei motivi di irregolarità.
L’impresa o il professionista che non provvede alla regolarizzazione del DURC:
Subisce una sospensione del titolo abilitativo relativo alla concessione edilizia o alle DIA e quindi dell’attestazione da parte delle SOA, come chiarito dal Ministero del lavoro.
Non può ottenere i contributi o i sussidi richiesti.
Non può prendere parte a una gara d’appalto.
Tuttavia, come chiarisce la circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro, nel caso in cui le aziende che hanno debiti con Istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili vantassero, allo stesso tempo, crediti dalle pubbliche amministrazioni, allora queste potrebbero ottenere il DURC positivo.
Se infatti i crediti vantati sono certificati certi, liquidi ed esigibili e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati, allora la regolarità contributiva è attestabile, come da decreto ministeriale del 13 marzo 2013 in attuazione del contenuto del comma 5 dell’articolo 13-bis del Dl 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012).
In questo caso il DURC emesso da Istituti e Casse edili porterà “l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.
Gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) così come il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione dei crediti nella Piattaforma informatica, dovranno essere comunicate dal titolare dei crediti. La Piattaforma infatti genererà a quel punto un documento informatico attestante il credito certificato e la sua reale disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC.
Poiché si tratta di una procedura speciale di attestazione di regolarità, in Ministero ha fissato la validità di un DURC così erogato a 120 giorni dalla data di rilascio.
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