Gli acronimi (RTI), Raggruppamento Temporaneo di Imprese e (ATI), Associazione Temporanea di Imprese si riferiscono entrambi all’istituto che disciplina, in materia d’appalti, forme associative temporanee.
A tali raggruppamenti temporanei di imprese, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici), ricorrono gli operatori economici che, in vista di una gara d’appalto, non disponendo singolarmente di tutti i requisiti tecnici e/o economici richiesti dalla stazione appaltante, si associano ad altre imprese al fine di costituire un soggetto maggiormente strutturato, che possa così idoneamente partecipare ad una gara d’appalto.
L’istituto dell’RTI, nella sua semplicità, è dunque previsto per consentire la massima partecipazione alle gare d’appalto anche a soggetti, come le microimprese, che separatamente non soddisferebbero le richieste della stazione appaltante e che, invece, grazie alla possibilità, per l’appunto, di associarsi temporaneamente, fa sì che le Amministrazioni appaltanti possano selezionare la migliore proposta tra un numero maggiore di soggetti qualificati.
L’associazione temporanea si costituisce mediante uno statuto idoneo a individuare due soggetti:
Con il mandato di rappresentanza, gratuito e irrevocabile, ciascuna impresa associata mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale e, dunque, non è soggetta ad un’organizzazione comune, nonostante riconosca alla capogruppo, cui generalmente viene conferito il ruolo di coordinatrice dei lavori, un ruolo preponderante per capacità tecniche, competenze manageriali e finanziarie.
L’atto costitutivo del raggruppamento e del relativo mandato con rappresentanza si perfezionano con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il RTI, in quanto portatore al suo interno dei requisiti delle singole imprese associate, partecipa alla gara d’appalto mediante la presentazione di un’unica offerta congiunta.
Per partecipare ad una gara d’appalto l’RTI può decidere di ricorrere ad una:
In base alle quote di partecipazione di ciascun associato in RTI, le quali devono essere necessariamente indicate in fase di presentazione dell’offerta, garantendo perfetta corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni, il singolo raggruppamento può presentarsi sotto forma di:
È consentito, infine, anche il raggruppamento misto, ovvero un raggruppamento verticale in cui la realizzazione delle singole categorie per i lavori o delle singole prestazioni per i servizi e le forniture, viene presa in carico da sub-associazioni di tipo orizzontale.
Lo Studio Legale Tristano presta assistenza e consulenza in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, sin dalla predisposizione dell’offerta, nella fase di gara, in sede contrattuale e nei contenziosi davanti al Giudice Ordinario ed Amministrativo.