L’accesso agli atti amministrativi è il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi detenuti da soggetti di diritto pubblico o di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
L’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/90, che disciplina la materia dell’accesso agli atti nel nostro ordinamento, chiarisce che devono intendersi “per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Lo stesso articolo, al comma 1, lett. d, stabilisce che per “documento amministrativo” deve intendersi ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
L’accesso agli atti di un procedimento, permette al cittadino di poter concretamente vedere garantiti i propri diritti da parte della pubblica amministrazione. I cittadini hanno la possibilità, e anzi il diritto, di avere un’informazione qualificata e trasparente, di poter avere accesso ai documenti amministrativi e di venire a conoscenza, secondo i limiti di legge, dello stato dei procedimenti amministrati che li coinvolgono.
Tale sistema di garanzia è esplicazione del principio espresso dall’art. 1 della legge n. 241/90, secondo cui ’L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
L’istanza di accesso può essere presentata a mano, a mezzo posta o tramite fax:
all’ufficio che materialmente detiene i dati, le informazioni o i documenti;
all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della singola amministrazione;
ad altro eventuale ufficio indicato dall’amministrazione.
Può inoltre essere presentata in via telematica (tramite email), secondo le modalità prevista dal codice dell’Amministrazione digitale.
Il procedimento di accesso deve essere concluso dall’Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatta salva la sospensione del termine in caso di richiesta incompleta o irregolare.
Con specifico riferimento alle gare d’appalto, l’art. 53, comma 5, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) stabilisce che: Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
Il successivo comma 6 prevede che: in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
La finalità è quella di evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l’accesso non già per prendere visione della documentazione in funzione di tutela dei propri interessi, quanto piuttosto per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all’interno della procedura di selezione e del mercato.
Lo Studio Legale Tristano coadiuva l’impresa nella predisposizione dell’istanza di accesso agli atti, utilizzando e valutando i risultati in funzione della migliore strategia processuale a tutela degli interessi dei propri assistiti.