Il Soccorso Istruttorio è un istituto volto a consentire agli operatori economici, nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, di integrare la domanda di partecipazione che risulti essere incompleta e/o irregolare, evitando così l’esclusione dalla gara stessa. L’istituto in parola è oggi disciplinato dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. Si tratta di un istituto fondato sul principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, permettendo di effettuare una regolarizzazione o integrazione documentale in sanatoria ogni qual volta vi sia una carenza di elementi o dichiarazioni irregolari o mancanti, entro il termine perentorio individuato dalla Stazione Appaltante, non superiore a 10 giorni.
Tuttavia, una recente delibera dell’ANAC (27 gennaio 2019, n. 23) ha ricordato che l’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 non consente di procedere a integrazioni dell’offerta tecnica. Il Consiglio dell’ANAC era stato chiamato a rispondere all’istanza di precontenzioso presentata dal concorrente ad una gara che era stato escluso per omessa allegazione, nell’offerta tecnica, del curriculum di una delle quattro unità di personale dipendente dedicate al servizio, e per aver previsto di adibire al servizio una unità di personale non dipendente. Nel rispondere, il Consiglio ha dunque ribadito che la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere possibile l’attivazione del soccorso istruttorio solo ai fini del completamento delle dichiarazioni e/o dei documenti già presentati e solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, l’ANAC ha confermato che non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta economica e/o tecnica. Ed invero, “Nelle gare pubbliche il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2.11.2016, n. 4930).
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