L’approvazione definitiva della legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2019), a fine dicembre 2018, svela in dettaglio il contenuto della norma sull’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto degli appalti pubblici sottosoglia. La nuova Legge di Bilancio prevede infatti una deroga, in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, alle procedure di affidamento di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ed invero:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; (…)”
Tale modifica interviene allo scopo di lasciare libere le stazioni appaltanti di affidare lavori di importo compreso tra 40.000 euro e i 1.000.000, tramite:
- Procedura diretta, previa consultazione di due o più operatori economici, per importi inferiori a 40.000 euro;
- Affidamento diretto, previa consultazione di 3 operatori economici, per importi da 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- Procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro;
- Procedura negoziata, previa consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro
Restano, in ogni caso, inalterati il rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Tale innalzamento riguarderà solo il’anno 2019, trattandosi di espressa “deroga all’art. 36, comma 2” del codice dei contratti.
Pertanto, rimarranno inalterati i: “principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”.
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