Come ormai noto, l’Unione Europea, attraverso la Direttiva 2014/24/EU, ha disposto l’abolizione di qualsiasi forma di scambio di comunicazioni cartacee tra stazioni appaltanti e imprese, al fine di rendere più celeri le procedure, rispettare maggiormente i principi di correttezza e trasparenza per i concorrenti ed abbattere i costi di partecipazione alle gare per i piccoli imprenditori.
L’obiettivo della Direttiva europea viene ben evidenziato al comma 1 dell’art. 22, laddove viene stabilito che “gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo…..”. Il successivo art 52 afferma quindi che: “I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte”.
Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) ha recepito nell’ordinamento Italiano la direttiva suddetta attraverso l’art. 40, che ha sancito l’obbligo di utilizzo immediato dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), differendone l’entrata in vigore, per le altre stazioni appaltanti (comma 2), allo scorso 18 ottobre 2018.
Ciò comporta che nello svolgimento di procedure pubbliche di aggiudicazione, dallo scorso 18 ottobre 2018, devono essere utilizzati mezzi di comunicazione elettronica, con l’obbligo per le stazioni appaltanti di dotarsi di una piattaforma telematica di negoziazione per la gestione della gara (art. 40, comma 2, d.lgs. n.50/2016). Sono, però, previste delle deroghe all’obbligo di utilizzo di comunicazioni elettroniche stabilite dall’art. 52, comma 1, del Codice del Codice dei Contratti pubblici, nei casi di:
- appalti così specifici da richiedere strumenti non disponibili o non gestibili da programmi comunemente utilizzati;
- in caso di documenti di gara che richiedono un modello fisico che non può essere trasmesso digitalmente;
- in caso di utilizzo di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici a causa di una violazione della sicurezza ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso.
Per le stazioni appaltanti medio-piccole, invece, è prevista la doppia opzione o di avvalersi e quindi delegare la procedura di gara a strutture organizzative dei soggetti aggregatori o a centrali di committenza qualificate, con la previsione di evitare un ritardo nell’adeguamento imposto dalla direttiva.
Accanto agli indubbi vantaggi derivanti dall’utilizzazione della piattaforma telematica (migliore comunicazione, maggiore trasparenza, risparmio di risorse amministrative, riduzione dei costi di partecipazione e del carico burocratico), i partecipanti alla selezione devono, oggi, attrezzarsi per “dialogare” con la Pubblica Amministrazione in maniera diversa dal passato.
Le fasi della presentazione dell’offerta possono così sintetizzarsi:
- Fase di caricamento della documentazione amministrativa (preparazione offerta e apposizione di firma digitale e marcatura temporale);
- Fase di caricamento e verifica offerta (verifica automatizzata offerta e validità certificato e marcatura);
- Fase di upload offerta.
E’ di immediata percezione che il passaggio al nuovo sistema debba scontare un periodo di assestamento. Dall’entrata in vigore delle nuove regole (18 ottobre 2018), si è infatti assistito, nel giro di un mese, ad un crollo del 40% nel numero di bandi pubblicati, con una perdita stimata, considerato che il valore medio delle gare è di 774 mila euro, di circa 181 milioni di euro.
Se la stessa tendenza perseguisse per un anno intero, la perdita sarebbe di circa 2 miliardi di euro.