Così come riportato al comma 9 dell’art 83 del d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio (per ulteriori approfondimenti relativi al soccorso istruttorio, si suggerisce la consultazione dell’articolo “Il soccorso istruttorio gratuito”-marzo 2018; “Come posso integrare le carenze documentali”-dicembre 2017; “Il soccorso istruttorio processuale”-aprile 2018).
In particolare, “in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”
Tuttavia, la mancata allegazione del documento di identità non costituirebbe una mera carenza formale, impedendo l’esistenza stessa dell’autodichiarazione di cui agli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. Sul punto si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, sez V, 20/08/2018 n. 4059 stabilendo che “l’allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell’art. 38, d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione. Si tratta pertanto di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta.”
L’assenza di tale allegazione comporta dunque che la dichiarazione resa, seppur fisicamente presente agli atti, è priva del valore legale tipico.
“Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita (…)”. (TAR Lazio Roma, sez. I quarter 4/10/2017, n. 10031)
L’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l’impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.
Lo Studio legale Tristano, grazie alla propria consolidata esperienza, è in grado di guidare l’impresa in corso di gara, in modo da prevenire eventuali motivi di esclusione ed intervenire giudizialmente in caso di illegittima estromissione dalla gara.