Come introdotto dall’articolo pubblicato venerdì 12 ottobre 2018, il rito super accelerato, disciplinato ai commi 2bis e 6bis dell’art. 120 c.p.a., si applica alle impugnazioni dei provvedimenti che, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, dispongano l’esclusione dalle, o le ammissioni alle, procedure di affidamento di contratti pubblici. L’esigenza di accelerazione nella definizione delle relative controversie viene perseguita dal legislatore attraverso strumenti diretti alla semplificazione del processo e alla deflazione del contenzioso (per ulteriori approfondimenti “Rito super accelerato: tempi e modalità dell’impugnazione”).
Nell’applicazione concreta però, l’istituto in esame ha sollevato molteplici aspetti problematici di ordine applicativo.
Innanzitutto, la giurisprudenza ha interpretato restrittivamente l’articolo in questione, ritenendo estranei all’ambito di applicazione dei commi 2 bis e 6 bis, i provvedimenti di esclusione che non dipendano dalla mancanza dei requisiti soggettivi ma da altri motivi (carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica prescritti dalla lex specialis) (Tar Campania, Napoli, I, sentenza 20 febbraio 2017, n. 1020).
In secondo luogo, la disposizione in esame, onerando i partecipanti della gara, con numerosi dubbi di incostituzionalità, ad impugnare immediatamente le ammissioni altrui e precludendo di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti della procedura, deroga al principio dettato dall’art. 100 c.p.c. ai sensi del quale “per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Infatti, l’aver anticipato l’accesso alla tutela giurisdizionale in caso di contestazione dell’ammissione alla gara degli altri concorrenti, ha comportato uno stravolgimento del modo di intendere l’interesse a ricorrere, posto che la norma di fatto esclude qualsivoglia valutazione sull’effettiva incidenza della stessa ammissione sulla posizione in graduatoria del soggetto ricorrente e/o sull’aggiudicazione.
A tal riguardo il TAR Campania, Napoli, nella sopra accennata sentenza 2 febbraio 2017, n. 696, ha ritenuto la ratio della disposizione pienamente conforme al principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. Di diverso avviso il TAR Puglia che, con ordinanza del 20 giugno 2018, n. 338, ha ritenuto che “essendo l’esito della competizione ancora futuro ed incerto, non è dato scorgere una posizione sostanziale che giustifichi l’accesso al giudice, pertanto la disposizione in esame pone in capo al partecipante un onere inutile, economicamente gravoso, ed irragionevole (…) rispetto all’interesse realmente perseguito, rappresentato dal conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto.”. Inoltre l’impresa ricorrente potrebbe “venire a conoscenza in un momento successivo dell’aggiudicazione della gara in proprio favore ovvero, all’opposto, della propria collocazione in graduatoria in posizione talmente deteriore da non ritenere più utile alcuna contestazione”. Si tratta, tuttavia, di un tema fortemente dibattuto destinato a non sopirsi. Come però osservato da autorevole dottrina, se l’esclusione da una gara pubblica deve essere immediatamente impugnata, in quanto provvedimento immediatamente lesivo, l’ammissione degli altri soggetti non dovrebbe esserlo: non si può infatti pretendere che un soggetto instauri un giudizio, per una gara che non sa se potrebbe mai vincere e per contestare l’ammissione di un concorrente di cui non conosce la possibile collocazione in graduatoria.
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