L’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, attraverso le modifiche apportate all’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, ha introdotto il c.d. rito super accelerato, o super speciale, per l’impugnativa dei provvedimenti che, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti, dispongano le esclusioni dalle, o le ammissioni alle, procedure di affidamento di contratti pubblici.
La modifica apportata dal legislatore dà attuazione al criterio direttivo enunciato all’art. 1, comma 1, lett. bbb), della Legge delega (L. 28 gennaio 2016, n. 11), volto a prevedere un procedimento speciale in camera di consiglio finalizzato ad ottenere “l’immediata risoluzione del contenzioso relativo all’impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione”.
Il rito si contraddistingue per la specialità dei termini di difesa e per la celerità dei tempi di risoluzione della controversia. Ed invero, ai sensi dell’art. 120 comma 2bis, c.p.a. “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.
Agli interessati è, quindi, imposto un onere di immediata impugnazione di tali provvedimenti ed una correlata preclusione della facoltà di proporre le medesime censure attraverso l’impugnazione in via derivata o attraverso il ricorso incidentale. Il termine per l’impugnazione rimane di trenta giorni, come già in via generale per il rito in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici ex art. 120, comma 5, del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Tuttavia, in base al nuovo comma 2-bis, la decorrenza di questo termine viene ancorata alla pubblicazione del provvedimento di esclusione o ammissione alla gara sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
Una volta decorso il termine suddetto i provvedimenti non possono più essere contestati. In altri termini, la selezione dei partecipanti alla procedura selettiva diviene definitiva, indipendentemente, e in un momento anteriore, rispetto alla conclusione della procedura medesima. In linea con tale eccezionale e straordinaria accelerazione e compressione del giudizio, sono ridotti in modo significativo i termini minimi per la comunicazione alle parti della data dell’udienza e quelli per la produzione di documenti, memorie, e repliche (rispettivamente indicati in 15, 10, 6 e 3 giorni liberi anteriori alla stessa data). E’ fatto inoltre divieto di rinvio della trattazione, se non per esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio e per produrre motivi aggiunti e ricorso incidentale.
Sono intervenute numerose pronunce sul tema, in quanto la nuova disciplina, introdotta al dichiarato intento di ridurre il numero dei ricorsi in materia di appalti, sembra creare qualche problema applicativo. Per un approfondimento circa le ulteriori problematiche applicative inerenti la nuova disciplina processuale, si rimanda all’articolo “Rito super accelerato: orientamenti giurisprudenziali”, in uscita lunedì 15 ottobre.