Tra le novità introdotte dal Legislatore nel settore degli Appalti pubblici, spicca la certificazione di qualità: il legislatore infatti ha previsto, laddove la Pubblica Amministrazione richieda garanzie per la qualità dei prodotti acquisiti, una più puntuale valutazione di conformità che si riferisca a “sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati” (art 87 Dlgs 50/2016).
Questa modifica legislativa si è resa necessaria vista la complessità dell’attuale mercato, ormai globale. Le imprese, le istituzioni ed in consumatori devono potersi affidare a strumenti che offrano garanzie sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti e servizi acquistati. Di norma la Certificazione Aziendale è un adempimento volontario che crea un valore aggiunto all’impresa che vuole distinguersi dai suoi competitors. Ciononostante, è in continuo aumento il numero di settori per i quali la normativa nazionale ed europea richiede la verifica della conformità per poter accedere a bandi di gara per l’assegnazione di forniture, lavori e servizi in ambito pubblico e privato. Infatti, determinate categorie di prodotti e servizi dovrebbero circolare sul mercato solo dopo aver superato la verifica di conformità di un organismo o un laboratorio accreditato, come nel caso di prodotti marcati CE, prodotti agroalimentari, servizi ambientali e per l’efficienza energetica. Gli organismi preposti alla valutazione della conformità sono quelli accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.
Un particolare dibattito che da tempo è in corso tra gli operatori del settore, riguarda la possibilità o meno di ricorrere all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 per attestare in gara il possesso della certificazione di qualità aziendale prescritta ai sensi di legge. Esso prevede infatti che “L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”. Due recenti pronunce dell’ANAC e del Consiglio di Stato hanno confermato, una volta di più, l’annoso stato di incertezza in cui versa l’istituto in esame. In particolare, con la delibera n. 837, del 27 luglio 2017, l’ANAC ha affermato che “l’Autorità ha più volte ribadito di ritenere inammissibile l’avvalimento della certificazione di qualità, giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa dell’operatore economico, ma sarebbe, invece, riconducibile a quei requisiti che, pur non essendo elencati nell’art. 38 del Codice (oggi dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), sono connotati da un’intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore e non scindibili da esso (v., da ultimo, Delibera n. 120 del 10 febbraio 2016, nonché l’art. 2, comma 6 della “Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzata all’adozione del decreto di cui all’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte relativa ai casi e alle modalità di avvalimento”)”.
Al contempo, ed il medesimo giorno, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3710/2017, ha riconosciuto l’ammissibilità dell’avvalimento per la qualità aziendale, dando conto di un consolidato orientamento teso oramai da tempo a verificare e valutare non tanto l’an (ovvero, la possibilità di applicare l’istituto dell’avvalimento alla certificazione di qualità, chiaramente riconosciuta), quanto piuttosto il quomodo. In particolare, Il Consiglio di Stato ha rimarcato sul punto che “(…) Come la giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato, invero, quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell’attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria”.
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