L’applicazione del principio di separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica impone che le offerte economiche restino segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le valutazioni sugli aspetti tecnici. Ciò comporta che è illegittimo l’inserimento, in un’unica busta, di elementi dell’offerta tecnica e di quella economica, dal momento che, in tal modo, verrebbe a determinarsi un’inammissibile commistione tra gli elementi tecnici ed economici dell’offerta stessa.
Nelle gare indette sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio di segretezza comporta dunque che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è inderogabilmente preclusa al seggio di gara la conoscenza, diretta o indiretta, del valore dell’offerta economica, per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica (Tar Puglia, Bari, sez. I, sentenza n. 1053 del 2 settembre 2014).
Lo scopo di questo principio, di derivazione giurisprudenziale, è quello di garantire un ordinato e trasparente svolgimento della gara. In particolare, si vuole evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione dell’offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell’offerta economica (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).
Ciò non comporta che debba essere escluso dall’offerta tecnica ogni elemento di carattere economico: possono infatti essere inclusi singoli elementi che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica.
Deve però ritenersi escluso l’inserimento di ogni elemento concernente il prezzo, in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
A titolo riassuntivo, tra le ipotesi che realizzano il difetto di separazione fisica, si annoverano:
– la mancata separazione dei documenti all’interno del plico in buste chiuse;
– la mancata apposizione sulle buste predette di idonea dicitura, che consenta di distinguere il relativo contenuto (anche quando viene adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso);
– l’inclusione nell’offerta tecnica del computo estimativo contenente l’intera offerta economica (Cons. St., sez. V, 9 giugno 2009 n. 2575), ovvero una percentuale di essa (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2010 n. 6509);
– il mancato inserimento dell’offerta economica in apposita busta sigillata (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2007 n. 196; Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2001 n. 3962);
– l’inserimento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa (Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2002 n. 6795);
– l’apertura da parte della commissione della busta con l’offerta economica prima di quella contenente l’offerta tecnica (Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2002 n. 3848; Id., sez. V, 31 dicembre 1998 n. 1996; Id., sez. VI, 3 giugno 1997 n. 839);
– la previsione da parte del disciplinare, nell’ambito dell’offerta tecnica, di elementi economici (Cons. St., sez. V, 25 maggio 2009 n. 3217), talora incidenti in percentuale rilevante, pari o superiore al 10%, rispetto alla complessiva offerta economica (Cons. St., sez. V, 28 settembre 2012 n. 5121).
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