La tutela dei beni culturali, essendo questi buona parte del nostro patrimonio nazionale, gode da sempre di una normativa speciale, recentemente nuovamente innovata. Ed invero, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n.154 ha infatti mutuato buona parte della previgente disciplina regolamentare, contenuta nel D.P.R. n. 207 del 2010 e nel d.m. n.294 del 2000, andando a porsi, salvo limitati aggiornamenti, in continuità con la disciplina previgente.
In particolare, il Regolamento per gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati, che stabilisce i nuovi requisiti per la qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti, modifica la disciplina relativa agli scavi archeologici, al monitoraggio e alla manutenzione e restauro di beni culturali immobili e mobili, superfici decorati di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.
Tra le novità di rilievo che vanno segnalate vi è, innanzitutto, quella relativa all’idoneità tecnica che le imprese devono avere per partecipare alle gare su immobili tutelati: l’impresa deve avere eseguito lavori sui beni culturali per almeno il 70% dell’importo (e non più al 90% come prescriveva il DM 294/2000) della classifica per cui viene richiesta l’iscrizione, senza alcun limite temporale ( in precedenza era necessario dimostrare di aver eseguito quell’ammontare nei cinque anni precedenti la firma del contratto).
Altra importante novità riguarda i criteri di valutazione delle offerte: le imprese che si avvalgono nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati da scuole specialistiche nei settori di valorizzazione del patrimonio culturale, godono di uno specifico regime di premialità. Inoltre, nel caso in cui un eventuale ritardo risulti pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, è possibile l’affidamento diretto, purchè con la soglia di 300 mila euro. Per quanto riguarda i lavori sotto i 40 mila euro invece, il certificato di buon esito può essere rilasciato anche dall’amministrazione aggiudicatrice.
Per quanto riguarda la progettazione e direzione dei lavori, un’importante novità è relativa al progetto: in alcuni casi l’affidamento può essere disposto anche sul solo progetto definitivo (e non esecutivo). Per la direzione dei lavori ed il supporto tecnico, il DM prevede l’individuazione di professionisti quali architetti e per alcune categorie di appalti i restauratori di beni culturali o anche un altro professionista con qualifica di restauratore di beni culturali e con un’esperienza almeno quinquennale nel settore o competenze coerenti con il tipo di intervento.
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