Al fine di ottenere il pagamento del credito vantato verso la P.A., l’impresa, tramite un’apposita istanza, può richiedere all’Ente debitore la c.d. “certificazione del credito”, relativo a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali), consistente in un’attestazione del’esistenza, dell’ammontare e della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso. Non sono certificabili eventuali interessi moratori.
L’istanza di cui sopra può essere richiesta da chiunque sia titolare di un credito commerciale non prescritto (società, impresa individuale o persona fisica), certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A.
Questa procedura, gratuita, deve essere attivata e gestita attraverso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC) predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it.
Il soggetto che vanti un credito nei confronti della P.A., deve, in primo luogo, accreditarsi presso la Piattaforma, indicando i propri dati personali e l’indirizzo PEC. Ottenuto l’accreditamento, il soggetto interessato, tramite la specifica funzione della Piattaforma, può procedere all’invio di un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore inserite in fase di registrazione, completandolo con l’indicazione:
Entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta istanza l’Ente pubblico dovrà rispondere. In caso di inerzia dell’Amministrazione o di dichiarazione di insussistenza/inesigibilità (anche parziale) del credito, l’impresa creditrice ha la facoltà di richiedere (attraverso la specifica funzionalità della Piattaforma) la nomina di un “commissario ad acta”.
La P.A. o il “commissario ad acta”, previa verificazione, certifica al creditore, tramite PEC, che il credito è, alternativamente:
La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento (entro un termine massimo di 12 mesi dalla presentazione dell’istanza). Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell’Amministrazione, utilizzando la piattaforma elettronica, con l’apposizione della data prevista per il pagamento. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.
L’impresa creditrice ha la possibilità di delegare una banca, o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente, a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, nonché di richiedere a questi soggetti un’anticipazione delle somme, attraverso la cessione del credito.
L’istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:
In sede di certificazione del credito, l’Ente Pubblico terrà conto di eventuali debiti dell’impresa nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi del d.P.R. n. 602/73, attestando soltanto il credito residuo, al netto di eventuali pendenze nei confronti del fisco.
Lo Studio Legale Tristano assiste le proprie imprese nella fase di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Nel caso di crediti non certificabili e nel recupero di tutti i crediti verso la Pubblica Amministrazione, lo Studio assiste i propri clienti sia via bonaria o transattiva, sia in sede contenziosa, garantendo il massimo risultato possibile, senza spreco di tempo e di costi.