Come già specificato nell’articolo ad esso dedicato, il “soccorso istruttorio” è l’istituto volto a consentire ai concorrenti di una gara pubblica di integrare eventuali domande di partecipazione che risultino essere incomplete o irregolari, in modo tale da evitare l’esclusione dalla stessa. La “ratio” dell’istituto in esame è quella di limitare l’esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara ai soli casi in cui la domanda presenti gravi carenze dei requisiti di partecipazione, aumentando in tal modo le possibilità di concorrere per l’aggiudicazione del contratto pubblico, come imposto dal principio del favor partecipationis.
Se, in precedenza, erano sorti dubbi in merito alla possibilità di attivare l’istituto del soccorso istruttorio dopo l’aggiudicazione della gara, limitandone l’applicazione alla sola fase di controllo delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dai concorrenti, la giurisprudenza, più recente ammette la possibilità di ricorrere all’istituto anche in un momento successivo all’aggiudicazione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 15 marzo 2017, n. 3541).
In particolare, il TAR, seppur con una pronuncia afferente al quadro normativo previgente, ha rilevato che, secondo un principio da ritenersi attuale anche alla luce della disciplina oggi applicabile, è consentita l’estensione dell’istituto del soccorso istruttorio a qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, in relazione ai requisiti e condizioni di partecipazione, purché sussistenti alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta (non essendovi possibilità di acquisirli successivamente), e con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.
Inoltre “Tale essendo la ratio e la finalità dell’istituto, deve ritenersi che il relativo subprocedimento non sia precluso a valle dell’aggiudicazione e, quindi, alla stazione appaltante è consentito chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in gara dal soggetto aggiudicatario, con possibilità di integrazione postuma, nei casi in cui l’Amministrazione si sia avveduta di eventuali carenze documentali non a monte (nella fase di controllo delle dichiarazioni) ma all’esito dell’aggiudicazione” (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 29 aprile 2016, n. 712; e TAR Lombardia, Sez. IV, 24 giugno 2016, n. 1276)”.
Il subprocedimento del soccorso istruttorio è dunque legittimo anche dopo il termine della procedura in quanto la successiva correzione o integrazione documentale della dichiarazione mira ad attestare esclusivamente l’esistenza di circostanze preesistenti che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio.
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