L’Attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle “Società Organismi di Accettazione”, idoneo a dimostrare, secondo quanto disposto dall’art. 84 del d.lgs. n. 50/16 (codice appalti), (i) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso codice, (ii) il possesso dei requisiti stabiliti dal successivo art. 83 e dall’allegato XVII, (iii) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa, (iv) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC, ai sensi dell’art. 83, comma 10.
Tale attestazione è un documento fondamentale, poiché evidenzia il possesso da parte dell’impresa di tutti i requisiti previsti dall’attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. Essa costituisce sia una certificazione necessaria per la partecipazione a gare d’appalto, sia un documento necessario a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire lavori pubblici, direttamente o in subappalto, con importo a base d’asta pari o superiore ad Euro 150.000,00.
Un primo requisito (di ordine generale) per ottenere l’attestazione SOA è la prova dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del codice appalti, la cui dimostrazione in capo all’operatore economico è possibile attraverso dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti fiscali o apposite certificazioni da reperire presso i consueti organismi istituzionali (Camera di Commercio, Agenzia Entrate, etc.).
Sotto un secondo profilo, l’operatore economico deve dimostrare i requisiti di ordine speciale, distinti in:
Adeguata capacità economico-finanziaria, dimostrabile dall’impresa mediante:
1) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
2) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
3) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Capacità tecnica, attraverso:
Una terza attestazione riguarda le certificazioni UNI EN ISO 9000 per i lavori pubblici ricadenti nella classifica III o superiore. In tali ipotesi, la Società Organismo di Attestazione verifica il possesso della certificazione di qualità, al fine del rilascio dell’attestazione SOA.
Un’ulteriore attestazione riguarda il c.d. rating d’impresa, ovvero il possesso della certificazione, rilasciata dall’ANAC, in base a requisiti reputazionali, espressi sulla scorta di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa.
Tutti i documenti prodotti dall’impresa verranno necessariamente valutati dall’Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente competente.
Lo Studio assiste l’impresa durante l’iter di attestazione SOA, la qualificazione e la successiva fase di partecipazione alla gara.